Simulare una vendita è reato? Attenzione a questo cavillo, i rischi sono elevati

La simulazione di un contratto, in particolare quella di una vendita, rappresenta un argomento complesso e sfaccettato nel diritto civile italiano.

Nonostante possa sembrare controintuitivo, la simulazione di un contratto non solo non è considerata reato dal nostro ordinamento giuridico, ma trova addirittura disciplina specifica all’interno del codice civile.

vendita simulata
Simulare una vendita (SnoItalia.it)

Questo articolo si propone di esplorare in dettaglio la natura della simulazione contrattuale, le sue implicazioni legali e le vie attraverso cui terzi lesi possono tutelare i propri diritti.

La simulazione contrattuale nel Codice Civile

Contrariamente a quanto comunemente si potrebbe pensare, il codice civile italiano prevede e regolamenta esplicitamente la figura della simulazione contrattuale. Ma cosa significa esattamente “simulare” un contratto? In termini semplici, si parla di simulazione quando le parti decidono consapevolmente di stipulare un contratto che non rispecchia la loro reale volontà o intenzione. Ciò può avvenire per diversi motivi: ad esempio, per nascondere l’esistenza di un altro accordo (il cosiddetto “contratto dissimulato”) o per eludere obblighi fiscali o legali.

Un caso tipico è quello in cui viene formalizzata una vendita che in realtà maschera una donazione. Le parti potrebbero decidere di procedere in questo modo per svariati motivi, tra cui evitare il pagamento delle imposte dovute in caso di trasferimento a titolo gratuito dei beni.

La legittimità della simulazione e i suoi limiti

Sebbene possa sorprendere, la legge italiana ammette la possibilità di ricorrere alla simulazione contrattuale. Tuttavia, questa libertà non è illimitata: il confine viene tracciato dalla necessità di proteggere i diritti dei terzi che potrebbero essere lesionati da tale pratica.

simulazione legittima o no
La simulazione è legittima? (SnoItalia.it)

In altre parole, mentre due o più parti possono liberamente decidere di stipulare un contratto simulato (ad esempio fingendo una vendita anziché ammettere una donazione), ciò diventa problematico quando tale accordo ha l’effetto di danneggiare terzi soggetti come eredi legittimi o creditori.

La tutela dei terzi lesionati dalla simulazione

Di fronte a una situazione in cui si sospetta sia stata effettuata una simulazione al fine di ledere i propri diritti, gli interessati hanno specifiche vie legali attraverso cui cercare giustizia. È importante sottolineare che questi soggetti non possono procedere penalmente contro chi ha realizzato la simulazione; il loro cammino è invece circoscritto all’ambito civile.

Gli eredi che ritengono ad esempio d’essere stati preterintesi da una falsa vendita – magari utilizzata per nascondere una donazione che li avrebbe favoriti – hanno il diritto d’impugnare tale atto dimostrando la sua natura simulatoria. Analogamente, i creditori possono contestarne l’apparente alienamento dei beni da parte del debitore se ritengono che questo sia stato fatto al solo scopo d’impedire loro l’accesso alle garanzie patrimoniali necessarie a soddisfare i propri creditI.

Mezzi di prova ammissibili

Una delle peculiarità più interessanti riguardanti l’impugnativa della simulazione risiede nella varietà dei mezzi probatori ammissibili. Infatti coloro che intendono contestarla possono avvalersI praticamente “di qualsiasi mezzo”, inclusa l’evidenza indiziaria.

Questo significa che anche senza disporre dell’ammissione diretta delle partI coinvolte nella simulazione o documentazioni inequivocabili sulle vere intenzioni degli stessi al momento della stipula del contratto fittizio – spesso difficili da ottenere – gli interessati possono comunque costruire un caso convincente basandosi su indizi concretizzabili attraverso comportamenti anomali delle parti (come nel caso del debitore che continua a vivere nell’immobile “venduto”), mancatI flussI finanziari coerenti con le operazioni dichiarate e altre incongruenze simili.

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